Le promozioni a questore sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza, ai vice questori che abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' nel grado. 2 Il regio decreto 18 marzo 1923, n. 762, sul conferimento delle funzioni di questore ad estranei all'Amministrazione della pubblica sicurezza, e' abrogato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 30 novembre 1955, n. 1299
2Il D.P.R. 30 novembre 1955, n. 1299 ha disposto (con l'articolo unico) che "Fino all'entrata in vigore delle norme da emanarsi per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in virtu' della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, e, in ogni caso, fino a non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il termine di tre anni previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, e' ridotto di un anno e mezzo."
Testo vigente dal 29 dicembre 1955
