Agli ispettori generali capi spetta alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti:

  • 1)l'indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza nella misura di L. 36.00 (trentaseimila) lorde annue, se coniugati, e L. 30.000 (trentamila), se celibi. Tale indennita' e' pensionabile limitatamente alla somma di L. 3500 (tremilacinquecento);
  • 2)l'indennita' giornaliera di ordine pubblico nella misura di L. 110 (centodieci) giornaliere;
  • 3)l'indennita' speciale giornaliera di pubblica sicurezza nella misura di L. 55 (cinquantacinque) lorde giornaliere.

Testo vigente dal 5 febbraio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-05;16~art4 · fonte del testo