Agli ispettori generali capi spetta alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti:
- 1)l'indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza nella misura di L. 36.00 (trentaseimila) lorde annue, se coniugati, e L. 30.000 (trentamila), se celibi. Tale indennita' e' pensionabile limitatamente alla somma di L. 3500 (tremilacinquecento);
- 2)l'indennita' giornaliera di ordine pubblico nella misura di L. 110 (centodieci) giornaliere;
- 3)l'indennita' speciale giornaliera di pubblica sicurezza nella misura di L. 55 (cinquantacinque) lorde giornaliere.
Testo vigente dal 5 febbraio 1948
