Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le promozioni al grado di questore potranno essere conferite ai vice questori anche se non abbiano raggiunta l'anzianita' prescritta dal precedente art. 5. Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente dal 5 febbraio 1948
