L'esame per i posti di sostituto avvocato di 2ª classe ha luogo in Roma e consta di quattro prove scritte e due orali. Le prove scritte consistono:

  • a)nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;
  • b)nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;
  • c)nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;
  • d)nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale. Le prove orali consistono:
  • a)in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, ((diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale e diritto delle Comunita' europee)) diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilita' di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano; 3
  • b)in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale, il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima. Le due prove orali devono svolgersi per ciascun candidato in giorni differenti. La classificazione dei concorrenti e' determinata dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e orali.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 aprile 1979, n. 103

3

La L. 3 aprile 1979, n. 103 ha disposto (con l'art. 36) che le presenti modifiche hanno effetto dal 10 gennaio 1979.

Testo vigente dal 24 aprile 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 1979

Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 1948 al 24 aprile 1979. 12 parole aggiunte.

a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto aggiunto: del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale e diritto delle Comunita' europee diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilita' di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 aprile 1979, n. 103

    La L. 3 aprile 1979, n. 103 ha disposto (con l'art. 36) che le presenti modifiche hanno effetto dal 10 gennaio 1979.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-02;155~art1 · fonte del testo