L'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 13. - 1. L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale. 2. Le prove scritte hanno luogo nella provincia di Roma e consistono:

  • a)nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto privato e/o di diritto processuale civile;
  • b)nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto penale e/o di procedura penale;
  • c)nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto amministrativo sostanziale e/o processuale. 3. La prova orale ha luogo a Roma e concerne, oltre alle materie indicate nel comma 2, il diritto costituzionale, il diritto internazionale privato, il diritto comunitario, il diritto tributario, il diritto del lavoro, ed elementi di informatica giuridica.».

Testo vigente dal 30 settembre 2011

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-07-11;161~art1 · fonte del testo