Ai fini di stabilire la durata e l'entita' dell'emolumento mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2:
- a)ai capitani, ai maggiori, ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli delle varie armi, e del servizio automobilistico dell'Esercito non trasferiti nei ruoli di mobilitazione si applicano i limiti di eta' stabiliti dalle disposizioni vigenti per i pari grado dei ruoli di mobilitazione; agli ufficiali di vascello del ruolo comandi navali ed agli ufficiali del genio navale del ruolo delle direzioni si applicano i limiti di eta' vigenti rispettivamente per gli ufficiali di pari grado del ruolo comandi marittimi e del genio navale del ruolo servizi; agli ufficiali dell'Arma aeronautica del ruolo naviganti si applicano i limiti di eta' vigenti per i pari grado del ruolo servizi; ai generali dell'aeronautica si applicano i limiti di eta' previsti dal decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1499;
- b)per i sottufficiali si considera in ogni caso il limite di eta' di 55 anni;
- c)lo stipendio si considera per il personale gia' cessato dal servizio permanente, nella misura prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello che cessera' dal servizio da una data posteriore, nella misura stabilita a tale data. L'indennita' militare si considera nella misura stabilita alla data del 31 marzo 1948. Per l'indennita' di carovita si terra' conto invece in ogni caso delle successive variazioni dipendenti dal costo della vita. Il tempo intercorso dal giorno del collocamento nella riserva od in congedo assoluto o della dispensa dal servizio o del collocamento in riforma od a riposo, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto si considera come servizio permanente effettivo esclusa in ogni caso la corresponsione di assegni arretrati.
Testo vigente dal 3 gennaio 1949
