I sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica non in carriera continuativa ma vincolati a ferma o rafferma con diritto a premio, rinviati dalle anni perche' trovantisi nelle condizioni di non idoneita' di cui al precedente art. 2, hanno diritto all'intero premio di fine ferma o rafferma qualunque sia la durata del servizio prestato nella ferma o rafferma, oltre alla aliquota di premio prevista dall'art. 12 del testo unico approvato con regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e successive modificazioni, dall'art. 38 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, e dall'art. 59 del decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 3 gennaio 1949
