Per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia piu' concesso l'assegno rinnovabile di guerra cessano di avere vigore le disposizioni del presente decreto. Nei confronti di essi si applicano le norme di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 122 della legge 9 maggio 1940, n. 369.
Testo vigente dal 3 gennaio 1949
