Per gli ufficiali superiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, appartenenti ai ruoli di cui all'art. 5 della legge 9 maggio 1940, n. 370, i limiti di eta' previsti dall'art. 31 della legge 9 maggio 1940, numero 369, e dalla tabella n. 1 annessa alla legge stessa, sono modificati come segue: colonnelli: anni 56; tenenti colonnelli: anni 54; maggiori: anni 52.

Testo vigente dal 19 giugno 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;727~art1 · fonte del testo