Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1948 al 16 dicembre 2010. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I salariati che prestano opera saltuaria di carattere occasionale, di durata che, all'atto dell'assunzione, si presuma non superiore a quindici giorni continuativi, non sono ammessi a finire delle prestazioni previste dalla legge 19 gennaio 1942, n. 22, e dal presente decreto. Ai salariati indicati al comma precedente sono applicate, durante i periodi di occupazione presso le Amministrazioni statali, le disposizioni vigenti per l'assicurazione malattie nei settori privati corrispondenti alla attivita' che svolgono presso lo Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-12;147~art3 · fonte del testo
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