Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
6 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1968 al 16 dicembre 2010. 185 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Al personale salariato dello Stato, assente dal lavoro per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, spetta, a decorrere dal terzo giorno di assenza, e per non oltre centottanta giorni, compresi i festivi, in ciascun anno solare, una indennita' giornaliera pari alla meta' della retribuzione sulla quale e' dovuto il contributo. Agli effetti del diritto all'indennita' giornaliera, si considera dovuto a causa di malattia il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza nonche' quello successivo al parto o all'aborto spontaneo o terapeutico sino ad un massimo di sei settimane. Il trattamento previsto dai precedenti commi sostituisce quello attualmente corrisposto durante le assenze per malattia, gravidanza o puerperio in applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma e del terzo comma dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22. Sulla indennita' giornaliera dovuta ai salariati permanenti e agli incaricati stabili viene applicata la trattenuta in conto Tesoro stabilita dal regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383. Il sussidio previsto per il caso di parto o di aborto dall'art. 35 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, numero 1542, e' soppresso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-12;147~art1 · fonte del testo
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