Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1968 al 16 dicembre 2010. 185 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Al personale salariato dello Stato, assente dal lavoro per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, spetta, a decorrere dal terzo giorno di assenza, e per non oltre centottanta giorni, compresi i festivi, in ciascun anno solare, una indennita' giornaliera pari alla meta' della retribuzione sulla quale e' dovuto il contributo. Agli effetti del diritto all'indennita' giornaliera, si considera dovuto a causa di malattia il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza nonche' quello successivo al parto o all'aborto spontaneo o terapeutico sino ad un massimo di sei settimane. Il trattamento previsto dai precedenti commi sostituisce quello attualmente corrisposto durante le assenze per malattia, gravidanza o puerperio in applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma e del terzo comma dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22. Sulla indennita' giornaliera dovuta ai salariati permanenti e agli incaricati stabili viene applicata la trattenuta in conto Tesoro stabilita dal regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383. Il sussidio previsto per il caso di parto o di aborto dall'art. 35 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, numero 1542, e' soppresso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-12;147~art1 · fonte del testo