Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1967 al 16 dicembre 2010. 278 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Hanno titolo all'assistenza dell'Ente fino al compimento del diciottesimo anno di eta' gli orfani di padre o di madre, purche' uno dei genitori sia soggetto alle assicurazioni sociali obbligatorie, qualora ricorrano motivi d'ordine ambientale ed economico che rendano necessaria l'assistenza dell'Ente e con particolare riguardo alle situazioni di famiglia ed allo stato di bisogno. Puo' essere altresi' concessa ulteriore assistenza dall'ENAOLI, con le modalita' ed i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, entro i limiti della spesa che all'uopo risultino stabiliti nel bilancio preventivo dell'Ente, agli orfani che, avendo superato il 18° anno di eta' ma non il 21°, risultino meritevoli, per particolari situazioni sia personali che familiari, di completare gli studi o l'addestramento professionale intrapresi con l'aiuto dell'ENAOLI, o presentino particolari problemi di ordine economico o sanitario o di avviamento al lavoro per i quali siano gia' in assistenza a cura dello stesso Ente. Il predetto limite di eta' puo' essere eccezionalmente esteso fino al 26° anno per gli orfani che, avendone spiccate attitudini, intendano conseguire titoli di studio a livello universitario, o a questo equiparabile in quanto successivo alla frequenza delle scuole medie superiori. L'assistenza e' concessa entro i limiti consentiti dal bilancio dell'Ente e, a parita' di condizione, avranno precedenza gli orfani di entrambi i genitori e quelli di lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o per malattia professionale. Entro i limiti delle disponibilita' dell'Ente possono essere assistiti, con i criteri e con le modalita' che verranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, ed ove ricorrano i motivi ambientali ed economici di cui al primo comma, i figli di grandi invalidi del lavoro ed i figli di pensionati o titolari di rendite totalmente invalidi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;327~art3 · fonte del testo