Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 16 dicembre 1967 al 16 dicembre 2010. 278 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Hanno titolo all'assistenza dell'Ente fino al compimento del diciottesimo anno di eta' gli orfani di padre o di madre, purche' uno dei genitori sia soggetto alle assicurazioni sociali obbligatorie, qualora ricorrano motivi d'ordine ambientale ed economico che rendano necessaria l'assistenza dell'Ente e con particolare riguardo alle situazioni di famiglia ed allo stato di bisogno. Puo' essere altresi' concessa ulteriore assistenza dall'ENAOLI, con le modalita' ed i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, entro i limiti della spesa che all'uopo risultino stabiliti nel bilancio preventivo dell'Ente, agli orfani che, avendo superato il 18° anno di eta' ma non il 21°, risultino meritevoli, per particolari situazioni sia personali che familiari, di completare gli studi o l'addestramento professionale intrapresi con l'aiuto dell'ENAOLI, o presentino particolari problemi di ordine economico o sanitario o di avviamento al lavoro per i quali siano gia' in assistenza a cura dello stesso Ente. Il predetto limite di eta' puo' essere eccezionalmente esteso fino al 26° anno per gli orfani che, avendone spiccate attitudini, intendano conseguire titoli di studio a livello universitario, o a questo equiparabile in quanto successivo alla frequenza delle scuole medie superiori. L'assistenza e' concessa entro i limiti consentiti dal bilancio dell'Ente e, a parita' di condizione, avranno precedenza gli orfani di entrambi i genitori e quelli di lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o per malattia professionale. Entro i limiti delle disponibilita' dell'Ente possono essere assistiti, con i criteri e con le modalita' che verranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, ed ove ricorrano i motivi ambientali ed economici di cui al primo comma, i figli di grandi invalidi del lavoro ed i figli di pensionati o titolari di rendite totalmente invalidi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;327~art3 · fonte del testo
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