Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1948 al 16 dicembre 2010. 350 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'assistito ha la libera scelta dell'istituto di cura. L'Ente assume a suo completo carico le rette di degenza per i ricoveri previsti dalla lettera c) del precedente art. 6 e stabilite a norma dell'art. 81 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per i ricoveri negli ospedali convenzionati secondo le disposizioni dell'articolo 82 del regio decreto predetto, nonche' le rette di degenza, per i ricoveri negli istituti di cura privati, con i quali dall'Ente stesso siano stati stipulati accordi. Qualora l'assistito prescelga un istituto di cura diverso da quelli indicati nel comma precedente, l'Ente concede il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il ricovero, nei limiti da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e da quello per il tesoro. La stessa norma si applica ove l'assistito chieda il ricovero in sala speciale d'istituto convenzionato. Ove, per la natura e per l'improvviso insorgere della malattia, risulti essersi reso assolutamente indispensabile il ricovero di urgenza in istituto di cura non convenzionato, l'Ente, a domanda dell'interessato, puo' prendere in considerazione le spese effettivamente sostenute al fini della eventuale concessione di una liquidazione integrativa. Nei casi di ricovero, per interventi chirurgici, l'Ente concede un concorso nelle spese effettivamente sostenute per diritti di camera operatoria nella misura del dieci per cento, degli onorari rimborsati per l'intervento. Il ricovero in istituto di cura deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente, tranne nei casi d'urgenza, dei quali, peraltro, e' necessario sia dato avviso all'Ente nei termini e con le modalita' stabilite dal regolamento. L'Ente concede le prestazioni prevedute nei precedenti commi per la durata massima di 120 giorni complessivi nell'anno solare. Nelle convenzioni che l'Ente potra' stipulare con le Amministrazioni degli istituti di cura a norma dell'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, la misura del compenso fisso per ricoverato, da devolversi ai sanitari curanti, sara' determinata in conformita' delle norme da emanarsi dal Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro e con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-12;147~art11 · fonte del testo