Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1948 al 16 dicembre 2010. 482 parole tolte, 10 parole aggiunte in 18 capoversi.
tolto: Gli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge 1 gennaio 1942, n. 22, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: Art. 20. - Il presidente e' nominato con decreto del Capo dello Stato sul proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro; dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente. Art. 21. - Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta dei Ministri per il lavoro e la presidenza sociale e per il tesoro ed e' composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:
tolto: a) da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
tolto: b) da due funzionari designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
tolto: c) da due funzionari designati dal Ministro per il tesoro;
tolto: d) da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
tolto: e) da otto iscritti all'Ente, in rappresentanza della categoria, scelti tra i designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei dipendenti dello Stato e, in mancanza di tali designazioni, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
tolto: f) da un rappresentante del personale dell'Ente designato dal personale stesso. Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un vice presidente da scegliersi tra i membri di cui alla precedente lettera e). I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Art. 22. - Il Comitato esecutivo e' composto:
tolto: 1) dal presidente;
tolto: 2) dal vice presidente;
tolto: 3) da uno dei consiglieri di cui alla lettera b) dell'art. 21;
tolto: 4) da uno dei consiglieri di cui alla lettera c) dell'articolo predetto;
tolto: 5) da quattro membri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i consiglieri di cui alla lettera e) dell'articolo predetto;
tolto: 6) dal consigliere di cui alla lettera a) dell'articolo predetto. Art. 23. - Presso l'Ente e' costituito un Collegio sindacale composto:
tolto: a) da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte stessa con funzioni di presidente;
tolto: b) da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
tolto: c) da un funzionario designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
tolto: d) da un funzionario designato dal Ministro per il tesoro;
tolto: e) da due iscritti all'Ente, in rappresentanza della categoria scelti tra i designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei dipendenti dello Stato, o, in mancanza di tale designazione, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio sindacale e' nominato un supplente. Il Collegio dei sindaci e' nominato con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro ed i suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati. I sindaci intervengono alle riunioni del Consigli di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenuti negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, quanto applicabili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-23;46~art1 · fonte del testo
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