I creditori degli enti posti in liquidazione i quali siano rimasti totalmente o parzialmente insoddisfatti nella liquidazione dell'ente rispettivo, concorrono proporzionalmente per il residuo nella liquidazione dell'eventuale saldo attivo degli altri enti. Restano fermi gli obblighi di versamento dei contributi non riscossi e dovuti in base ai decreti e alle circolari per il servizio dell'Ufficio nazionale dei metalli non ferrosi e dell'Ufficio industriale dei metalli non ferrosi.
Testo vigente dal 21 dicembre 1948
