[1]Inosservanza di obblighi connessi al vincolo a un regime speciale e alla temporanea esportazione

[2]1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'articolo 96, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei maggiori diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500, chiunque, violando gli obblighi prescritti dalla connessa decisione doganale, altera, manomette, trasforma la merce vincolata al regime speciale o alla temporanea esportazione o la rende inutilizzabile. 2. Il mancato appuramento del regime speciale e della temporanea esportazione nei termini e con le modalita' prescritti e' punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art99 · fonte del testo