[1]Violazioni nelle zone extra-doganali

[2]1. E' punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine che sarebbero dovuti se la merce fosse immessa in consumo nel territorio doganale, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, chiunque, nei territori extra-doganali indicati nell'articolo 3, costituisce o gestisce depositi in violazione dell'articolo 9. 2. La sanzione di cui al comma 1 e' commisurata sull'eccedenza rispetto ai limiti stabiliti.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art97 · fonte del testo