[1]Altre violazioni

[2]1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'articolo 96, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000:

  • a)l'inosservanza di un provvedimento relativo all'applicazione della normativa doganale;
  • b)la fornitura all'Agenzia e alla Guardia di finanza di informazioni o documenti inesatti o invalidi;
  • c)la mancata conservazione dei documenti e delle informazioni relativi all'espletamento delle formalita' doganali, nonche' la tenuta non corretta delle scritture previste ai fini doganali;
  • d)la manomissione e l'alterazione dei sigilli doganali.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art103 · fonte del testo