[1]Obbligazione civile in dipendenza di delitti di contrabbando

[2]1. Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l'esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorita', direzione o vigilanza e risulti insolvibile. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

  • a)quando il condannato e' persona dipendente dallo Stato, da una regione, da una provincia o da un comune o sia sottoposto alla loro autorita', direzione o vigilanza;
  • b)ai gestori di servizi di trasporto, per i delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art110 · fonte del testo