[1]Solidarieta' di enti e privati. Conversione della pena

[2]1. Per il pagamento della somma indicata nell'articolo 110, sono obbligati solidalmente:

  • a)il capitano con l'armatore;
  • b)il comandante dell'aeromobile con la societa' di navigazione o con il proprietario dell'apparecchio;
  • c)il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall'industria privata, con la societa' concessionaria. 2. Qualora anche le persone e gli enti, menzionati nel comma 1 e nell'articolo 110 quali obbligati civilmente per il pagamento della multa, risultino insolvibili, si procede, contro il condannato, alla conversione della multa, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relative alla citazione e all'intervento delle persone o degli enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art111 · fonte del testo