[1]Invio dei verbali all'autorita' giudiziaria

[2]1. I processi verbali per i reati per cui non e' ammessa ne' l'oblazione, ne' l'estinzione ai sensi dell'articolo 112, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, alla competente autorita' giudiziaria. 2. Nei casi di cui al comma 1, copia dei processi verbali e' contemporaneamente trasmessa, a cura degli stessi pubblici ufficiali, all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in base al luogo dove e' stata constatata la violazione, il quale comunica all'autorita' giudiziaria le indicazioni di cui all'articolo 107, comma 3.

Testo vigente dal 3 ottobre 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-09-26;141~art109 · fonte del testo