Le pensioni e gli assegni di guerra spettanti ai partigiani combattenti, ai sensi del decreto legislative 16 settembre 1946, n. 372, sono liquidati, in via definitiva, sulla base del grado che essi rivestivano nelle Forze armate all'8 settembre 1943, ancorche' non fossero in servizio a tale data, qualora il grado medesimo sia superiore a quello corrispondente alla qualifica gerarchica partigiana riconosciuta a norma del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93.

Testo vigente dal 5 marzo 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-01;93~art1 · fonte del testo