Art. 6 — Registro varietale

Presso l'Ente Nazionale Risi e' istituito un registro contenente l'elenco delle varieta' del riso greggio. Il registro e' costituito dall'elenco:

  • a)delle varieta' agronomiche, il cui nome puo' accompagnare la denominazione dell'alimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e descrizione morfologica dei loro granelli;
  • b)delle varieta' agronomiche il cui prodotto puo' utilizzare la denominazione dell'alimento di cui all'articolo 5, comma 1, con i dati relativi alle caratteristiche del granello elencate nell'allegato 2 al presente decreto;
  • c)delle descrizioni morfologiche dei granelli delle varieta' di cui alla lettera b). In sede di prima applicazione, l'Ente Nazionale Risi adotta gli elenchi e le descrizioni come definiti ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di adozione del provvedimento di costituzione del registro dandone comunicazione preventiva ai costruttori delle varieta' e ai responsabili della conservazione in purezza. L'aggiornamento del registro avviene entro il 31 agosto di ogni anno e ha effetto a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1° settembre dello stesso anno. Il costitutore di una varieta' o il responsabile della conservazione in purezza o un portatore di interesse che intende fare richiesta di inserimento di una varieta' negli elenchi di cui al comma 2, lettere a) e b), deve presentare la domanda all'Ente Nazionale Risi, sulla base delle disposizioni applicative di cui all'allegato 3. Il costitutore di una varieta', o il responsabile della conservazione in purezza o un portatore di interesse che intende richiedere la cancellazione della varieta' dagli elenchi di cui al comma 2, lettere a) e b), deve presentare la domanda all'Ente Nazionale Risi entro il 31 agosto di ogni anno e la cancellazione ha effetto a partire dalla campagna di commercializzazione che inizia il 1° settembre dell'anno successivo. Le modalita' tecniche applicative del presente articolo relative al registro sono riportate nell'allegato 3. Il registro e' pubblicato sul sito web dell'Ente Nazionale Risi.

Testo vigente dal 7 settembre 2017

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-04;131~art6 · fonte del testo