Art. 7 — Utilizzo di marchi collettivi

Con riferimento al riso che beneficia dell'uso di marchi collettivi, sulla confezione e nella denominazione dell'alimento e' consentito riportare anche le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.

Testo vigente dal 7 settembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-04;131~art7 · fonte del testo