Art. 2 — Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

  • a)riso greggio: il seme della pianta di riso (Oryza sativa, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»;
  • b)riso semigreggio (o integrale): il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla; il processo di sbramatura puo' dare luogo a scalfitture del pericarpo;
  • c)riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe.

Testo vigente dal 7 settembre 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-08-04;131~art2 · fonte del testo