Il Registro comprende le seguenti informazioni:

  • a)per le varieta':
  • 1)la specie di appartenenza della varieta' o dell'incrocio;
  • 2)la denominazione della varieta';
  • 3)eventuali sinonimi della varieta';
  • 4)il costitutore o il richiedente l'iscrizione;
  • 5)il responsabile della conservazione della varieta';
  • 6)la descrizione ufficiale;
  • 7)l'utilizzo;
  • 8)eventuali annotazioni ed altre informazioni utili;
  • b)per i cloni:
  • 1)la denominazione della varieta' di appartenenza;
  • 2)la denominazione del clone e indicazioni dell'eventuale biotipo;
  • 3)il richiedente l'iscrizione del clone o l'eventuale rappresentante;
  • 4)la descrizione ufficiale;
  • 5)la data di iscrizione della varieta' di appartenenza;
  • 6)il responsabile della conservazione del clone;
  • 7)eventuali annotazioni ed altre informazioni utili. Il Servizio fitosanitario centrale provvede ad istituire un fascicolo, di tipo elettronico, per ogni varieta' e clone iscritto, contenente la descrizione ufficiale della varieta' e del clone e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varieta' e del clone.

Testo vigente dal 23 febbraio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;16~art10 · fonte del testo