Le anticipazioni di cui al presente decreto costituiscono speciali finanziamenti parziali senza interessi, recuperabili mediante compensazione a favore del Tesoro dello Stato con le somme dovute dalle Amministrazioni statali committenti delle forniture, prestazioni e servizi effettuati all'8 settembre 1943, in sede di liquidazione dei crediti oggetto della dichiarazione di cui all'art. 3 del presente decreto. In caso di accertato insufficiente realizzo dei crediti predetti, la compensazione puo' essere estesa ad ogni altro credito liquido ed esigibile dalla impresa sovvenuta. Resta salvo l'esercizio di ogni azione complementare di recupero nei confronti degli impegni personali assunti dagli amministratori delle imprese sovvenute, nonche' delle eventuali garanzie reali di cui al precedente art. 3. Per il recupero delle somme anticipate dal Tesoro dello Stato sono applicabili le disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al testo unico 14 aprile 1910, n. 639, salvo ogni altro diritto od azione a tutela del credito residuale del Tesoro.

Testo vigente dal 12 novembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;1306~art9 · fonte del testo