E' autorizzata la concessione di anticipazioni a favore delle imprese industriali d'importanza nazionale che siano creditrici dello Stato per forniture, prestazioni e servizi riferentisi a tutto l'8 settembre 1943 e che si trovino nella necessita' di fronteggiare improrogabili spese di mano d'opera e di gestione delle aziende stesse. Tali anticipazioni saranno contenute entro il limite, gia' fissato dai precedenti decreti, di cinque miliardi di lire, al netto della somma di lire seicento milioni stornata all'Azienda Generale italiana Petroli in virtu' dell'art. 2 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 430, e della somma di L. 246.267.000 stornata all'Ente autonomo Volturno in Napoli in virtu' dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 618. Tali anticipazioni, in quanto connesse al normale andamento dei finanziamenti bancari per l'esercizio delle industrie, possono essere effettuate anche per l'estinzione totale o parziale di passivita' verso le aziende od istituti di credito cessionari dei crediti anzidetti.

Testo vigente dal 12 novembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;1306~art2 · fonte del testo