Il pagamento delle anticipazioni sara' effettuato dalle Intendenze di finanza con ordinativi su ordini di accreditamento emessi a favore delle Intendenze medesime. Per detti ordini sono sospesi i limiti di somma stabiliti dalle vigenti disposizioni. L'Intendenza di finanza curera' di controllare che l'impiego delle anticipazioni avvenga secondo i fini per i quali vennero concesse.
Testo vigente dal 12 novembre 1948
