Il pagamento delle anticipazioni sara' effettuato dalle Intendenze di finanza con ordinativi su ordini di accreditamento emessi a favore delle Intendenze medesime. Per detti ordini sono sospesi i limiti di somma stabiliti dalle vigenti disposizioni. L'Intendenza di finanza curera' di controllare che l'impiego delle anticipazioni avvenga secondo i fini per i quali vennero concesse.

Testo vigente dal 12 novembre 1948

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;1306~art6 · fonte del testo