Il titolare del conto corrente di bilancio utilizza le relative disponibilita' mediante ordinativi di pagamento a favore dei creditori, da estinguersi con accreditamento sul conto corrente bancario o postale del creditore. Il creditore puo' richiedere espressamente l'estinzione dell'ordinativo mediante propria quietanza, con le modalita' stabilite dalle vigenti disposizioni. Il prelevamento di fondi per il pagamento in contanti delle spese e' effettuato con ordinativo a favore del titolare del conto corrente di bilancio. Il pagamento in contanti delle spese e' ammesso nella misura strettamente occorrente. Nell'ordinativo di pagamento sono indicati il conto corrente di bilancio ed il capitolo a carico del quale e' emesso. L'istituto di credito cassiere ammette al pagamento gli ordinativi nei limiti della disponibilita' esistente sul conto corrente di bilancio a carico del quale sono stati emessi. Gli ordinativi di pagamento sono trasmessi all'istituto di credito cassiere anche mediante supporti informatici ovvero attraverso informazioni per via telematica e gravano sulla competenza dell'esercizio in cui sono emessi.

Testo vigente dal 6 maggio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97~art66 · fonte del testo