Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di trasferire, per ragioni di servizio, nel ruolo degli ispettori centrali per le antichita' e belle arti gli ispettori centrali per l'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica, gia' appartenenti al ruolo dei Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita', col grado e l'anzianita' posseduti.

Testo vigente dal 12 novembre 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1305~art10 · fonte del testo