Nella prima applicazione del precedente art. 5, il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di ridurre a tre anni l'anzianita' prescritta dalla norma citata per l'ammissione dei funzionari di grado 8° ai concorsi a posti di ispettore per le antichita' e belle arti.
Testo vigente dal 12 novembre 1948
