Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e nel limite massimo complessivo di cinque posti, il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di trasferire, per ragioni di servizio, nei corrispondenti ruoli del personale dei Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita', impiegati dei ruoli d'ordine e subalterno delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica, i quali prestino servizio da almeno un quinquennio in Soprintendenze o Istituti autonomi di antichita' e belle arti, col grado e l'anzianita' posseduti e con soppressione dei posti nel ruolo di provenienza.

Testo vigente dal 12 novembre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1305~art11 · fonte del testo