Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e nel limite massimo complessivo di cinque posti, il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di trasferire, per ragioni di servizio, nei corrispondenti ruoli del personale dei Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita', impiegati dei ruoli d'ordine e subalterno delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica, i quali prestino servizio da almeno un quinquennio in Soprintendenze o Istituti autonomi di antichita' e belle arti, col grado e l'anzianita' posseduti e con soppressione dei posti nel ruolo di provenienza.
Testo vigente dal 12 novembre 1948
