Gli insegnanti tecnici-pratici sono tenuti a un servizio complessivo di trentasei ore settimanali, con un orario d'obbligo per l'addestramento pratico degli alunni fino a un massimo di ventiquattro ore settimanali. Essi, inoltre, qualora le esigenze della scuola o dell'istituto lo richiedano, sono tenuti a completare l'orario d'obbligo fino ad un massimo di quarantadue ore settimanali, con diritto per ogni ora eccedente le trentasei settimanali a una retribuzione suppletiva, in ragione di due terzi della misura oraria dello stipendio minimo dovuto agli insegnanti tecnici-pratici del grado iniziale. Le insegnanti tecniche-pratiche sono tenute ad un servizio complessivo di trenta ore settimanali, con un orario d'obbligo per l'addestramento pratico per le alunne fino ad un massimo di ventiquattro ore settimanali. Al personale suddetto possono essere concessi dai capi d'istituto, ove il servizio non ne soffra, congedi non eccedenti, per ciascun anno, il periodo di quarantacinque giorni.

Testo vigente dal 6 novembre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1277~art3 · fonte del testo