Art. 5

[1]Le mansioni degli aiutanti tecnici sono quelle fissate dall'art. 74 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965. Gli aiutanti tecnici dipendono dal capo d'istituto per cio' che concerne la disciplina e dal professore per la parte inerente alle funzioni tecniche da essi svolte. L'orario di servizio di detto personale e' di sette ore giornaliere durante il periodo delle lezioni e di tre ore durante gli altri periodi, ed e' fissato dal preside d'accordo col professore, o coi professori delle materie cui serve il gabinetto, tenendo conto delle ore assegnate, nei vari giorni della settimana, alle lezioni di queste materie. Durante le vacanze estive puo' essere concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo ininterrotto di congedo, la cui durata non puo' essere superiore ad un mese.

[2]Del personale di servizio.

Testo vigente dal 13 ottobre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1221~art5 · fonte del testo