Art. 10
La Commissione giudicatrice e' nominata dal Ministro ed e' composta da un direttore capo divisione del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, da due funzionari amministrativi di gruppo A di grado non inferiore all'8ª e da un impiegato della carriera amministrativa centrale con funzioni di segretario.
Testo vigente dal 13 ottobre 1948
