Art. 7

Il numero complessivo dei posti di bidello capo e di bidello, a carico dello Stato, verra' ogni anno stabilito, in base alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione d'accordo con quello per il tesoro. La ripartizione dei posti di bidello e di bidello capo tra i vari istituti sara' disposta annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Il posto di bidello capo e' compreso nel contingente numerico dei bidelli che, al sensi dei precedenti commi, sara' fissato per ciascuna scuola o istituto.

Testo vigente dal 13 ottobre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1221~art7 · fonte del testo