Art. 9

I posti di bidello negli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, il cui personale e' a carico dello Stato, si conferiscono in seguito a concorso per titoli. Al concorso sono ammesse anche le donne, alle quali e' riservata una percentuale dei posti che sara' di volta in volta determinata nei relativi bandi, in rapporto alla distribuzione delle classi miste e femminili. Il titolo di studio richiesto e' la licenza di scuola elementare. La valutazione dei titoli deve riflettere un criterio preferenziale per il servizio lodevolmente prestato in qualita' di bidello non di ruolo.

Testo vigente dal 13 ottobre 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1221~art9 · fonte del testo