[1]Il Comune di Calitri in provincia di Avellino e quelli di Lavello, Matera, Ripacandida, Venosa e Montemilone in provincia di Potenza, potranno ottenere speciali diramazioni dell'acquedotto. Eguale beneficio potra' essere accordato ad altri Comuni che ne facciano domanda, nei modi e termini da stabilirsi per regolamento, e sempre quando le condizioni dell'acquedotto lo consentano, a giudizio insindacabile del Ministero dei Lavori Pubblici.

[2]Tutti questi Comuni saranno pareggiati a quelli pugliesi, e dovranno corrispondere un contributo nei modi che saranno stabiliti nella legge di cui all'art. 3, ma in ragione non mai superiore al terzo della spesa effettivamente incontrata per le rispettive diramazioni.

Testo vigente dal 25 luglio 1904

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1904-07-08;381~art5 · fonte del testo