Per l'esecuzione dei lavori di competenza degli Enti di cui all'art. 1 del presente decreto, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690. Per i lavori di completamento di fabbricati di proprieta' degli Enti di cui all'art. 2, lettera c), del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637, modificato dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 dicembre 1946, n. 617, e quelle dell'art. 3 dello stesso decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637.
Testo vigente dal 26 maggio 1948
