[1]L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e' cosi' modificato:

  • a)nel comma 1, le parole 'nei casi previsti dagli articoli 27 e 28' sono sostituite dalle seguenti: "per irrilevanza del fatto a norma dell'articolo 27";
  • b)il comma 3 e' sostituito dal seguente: " 3. Contro la sentenza prevista dal comma 2 l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione, con atto depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza, entro cinque giorni dalla pronuncia o, quando l'imputato non e' comparso, dalla notificazione dell'estratto. La sentenza e' irrevocabile quando e' inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile.";
  • c)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di piu' minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile.".

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/01/1991, n. 24 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 16 gennaio 1991

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 77/1993

    Ha colpito questo articolo
    11 marzo 1993

    Nella previsione dell'art. 3 lett. l) della legge di delega, alla particolarità degli epiloghi cui può pervenire l'udienza preliminare nel processo penale minorile, si collega l'altrettanto particolare rimedio della opposizione, volta a rimuovere gli effetti di quelle pronunce e a provocare l'intervento del giudice dibattimentale. Sicché, pur operando la delega un generico riferimento ai "provvedimenti adottati all'udienza preliminare", deve escludersi che l'intento del legislatore delegante sia stato quello di ammettere l'opposizione nei confronti di qualsiasi decisione assunta nell'udienza stessa, o di circoscriverla alla sola ipotesi della sentenza di condanna. Come espressione del diritto di difesa e istituto tradizionalmente collocato nell'ambito del procedimento monitorio, il diritto all'opposizione deve invece ritenersi diretto a consentire l'accertamento dibattimentale tutte le volte in cui la pronuncia del giudice dell'udienza preliminare contenga un enunciato in punto di responsabilità che la parte deve avere la facoltà di rimuovere per poter esercitare appieno il proprio diritto alla prova, diritto non certo adeguatamente tutelato attraverso il mezzo di impugnazione previsto in via generale dall'art. 428 cod.proc.pen.. Conseguentemente l'impugnato art. 32 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (come sostituito dall'art. 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12), restando assorbiti gli ulteriori profili denunciati, va dichiarato illegittimo, per violazione della legge di delega, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa proporre opposizione avverso le sentenze pronunciate dal giudice dell'udienza preliminare, oltre che nei casi di condanna - come l'art. 32 già consente - nei casi di concessione del perdono giudiziale e di non luogo a procedere per difetto di imputabilità a norma dell'art. 98 cod.pen..

    Art. 32 Processo penale minorile · Art. 46 Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 250/1991

    Ha colpito questo articolo
    6 giugno 1991

    La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 27, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, (ved. massima B) comporta come conseguenza, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, d.P.R. cit, come modificato dal'art. 46, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, limitatamente alle parole "o per irrilevanza del fatto a norma dell'art. 27".

    Art. 27 Processo penale minorile · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 32 Processo penale minorile · Art. 46 Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 276/1994

    Questione inammissibile
    30 giugno 1994

    Anche nei confronti delle sentenze di condanna a pena sostituita pronunciate, nel processo minorile, dal giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 32, secondo comma, d.P.R. n. 448 del 1988, nulla impedisce di ritenere ammissibile, in base al generale potere di impugnazione stabilito dagli artt. 593 e 594 cod. proc. pen., l'appello del pubblico ministero. Va quindi respinta la censura di incostituzionalità avanzata, riguardo all'art. 32, terzo comma, del citato d.P.R., - come novellato dall'art. 46 del d. lgs. n. 12 del 1991 - per la mancata previsione, nello stesso, della possibilità, per il pubblico ministero, di proporre, nell'ipotesi suddetta, opposizione, con richiamo del tutto inconferente a tale istituto, dovendo senz'altro escludersi, per quanto sopra detto - contro quanto presupposto dal giudice a' quò - che altrimenti il pubblico ministero risulterebbe privo di qualsiasi mezzo per impugnare le su indicate sentenze. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 3, lett. l), della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - dell'art. 32, terzo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come novellato dall'art. 46 del d. lgs. 14 gennaio 1991, n. 12). red.: S.P.

    Art. 32 Processo penale minorile · Art. 76 cost. · Art. 442 c.p.p. · Art. 46 Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12~art46 · fonte del testo