Il comma 1 dell'articolo 453 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: " 1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero puo' chiedere il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini e' stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.".

Testo vigente dal 16 gennaio 1991

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12~art27 · fonte del testo