L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e' cosi' modificato:
- a)il comma 2 e' soppresso;
- b)nel comma 3, le parole "delle facolta' previste dai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "della facolta' prevista dal comma 1".
Testo vigente dal 16 gennaio 1991
