Il comma 5 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e' sostituito dal seguente: " 5. La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale. Il minorenne, quando e' presente, e' sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati dall'articolo 9.".
Testo vigente dal 16 gennaio 1991
