L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e' sostituito dal seguente: "Art. 23 (Custodia cautelare). - 1. La custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380 comma 2 lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonche', in ogni caso, per il delitto di violenza carnale. 2. Il giudice puo' disporre la custodia cautelare:

  • a)se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova;
  • b)se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga;
  • c)se, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' dell'imputato, vi e' il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede. 3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della meta' per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.".

Testo vigente dal 16 gennaio 1991

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 359/2000

    Ha colpito questo articolo
    26 luglio 2000

    È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 76 della Costituzione - l'art. 23, comma 2, lettera b, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, in quanto tale disposizione ha violato i criteri della delega legislativa (desumibili, in particolare, dall'art. 3, comma 1, lettera h, della legge 16 febbraio 1987, n. 81) consentendo il ricorso alla custodia in carcere per i minori - e omologando, in tal modo, la disciplina dettata per gli imputati minorenni a quella prevista per gli indagati adulti (art. 274 cod. proc. pen.) - in caso di pericolo di fuga, ovvero in un'ipotesi nella quale la delega non prevedeva la misura restrittiva.

    Art. 23 Processo penale minorile · Art. 42 Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 323/2000

    Questione infondata
    21 luglio 2000

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 274, comma 1, lettera c) ultimo periodo, del codice di procedura penale e dell'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive…

    Art. 274 c.p.p. · Art. 23 Processo penale minorile · Art. 42 Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 44/1993

    Questione infondata
    10 febbraio 1993

    L'applicabilità della custodia cautelare per gli imputati minorenni prevista, fra i diversi altri casi ivi considerati, in seguito alle modificazioni introdotte dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, dall'art. 23, comma primo, del d.P.R. 22 gennaio 1988, n. 448, attraverso il rinvio all'art. 380, comma secondo, lett. e), cod.proc.pen., nell'ipotesi di tentativo di furto monoaggravato, non comporta violazione della direttiva dell'art. 3, lett. h), della legge di delega 16 febbraio 1987 n. 81, secondo la quale il "potere del giudice a disporre la custodia in carcere" nei confronti di imputati minorenni può essere attribuito "solo per delitti di maggiore gravità". Nella valutazione della gravità dei reati ai fini della misura cautelare in questione - gravità nella stessa legge di delega intesa in senso relativo - il legislatore delegato si è infatti attenuto ad un "criterio qualitativo", alla stregua della citata direttiva ammissibile. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. per contrasto con l'art. 3, lett. h), della legge 16 gennaio 1987, n. 81, dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nel testo sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, 'in parte qua'). - v. massima precedente.

    Art. 23 Processo penale minorile · Art. 42 Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate · Art. 76 cost. · Art. 3 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12~art42 · fonte del testo