Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193.
Abrogato dal 10 giugno 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 aprile 2006, n. 193.
Abrogato dal 10 giugno 2006
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4 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2003 al 10 giugno 2006. 244 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Il Ministero della salute revoca o sospende l'autorizzazione all'immissione in commercio se:
tolto: a) il medicinale veterinario risulta nocivo nella sua utilizzazione alle condizioni d'impiego autorizzate, oppure non ha alcun effetto terapeutico, oppure non ha la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata;
tolto: b) e' insufficiente il tempo d'attesa indicato affinche' i prodotti alimentari provenienti dall'animale trattato non contengano residui che possono essere pericolosi per la salute del consumatore;
tolto: c) il medicinale veterinario e' presentato per un uso vietato ai sensi di altre disposizioni comunitarie; in assenza di tale divieto, il Ministero della salute revoca l'autorizzazione se tale misura e' necessaria per assicurare la tutela della salute pubblica, dei consumatori o della salute degli animali;
tolto: d) sono erronee le informazioni di cui all'art. 4 commi 1, 2, e 3 e all'art. 6, commi 7 e 8;
tolto: e) non sono stati effettuati i controlli di cui all'art. 19;
tolto: f) non e' stato rispettato l'obbligo di cui all'art. 6, comma 3;
tolto: g) non sono state modificate in conformita' degli articoli 6, comma 7, lettere a), b) e d), informazioni figuranti nella documentazione di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3;
tolto: h) non sono stati portati a conoscenza dal Ministero della salute gli elementi nuovi di cui all'art. 6, comma 7, lettera c);
tolto: i) ricorrono le ipotesi di cui all'art. 29. L'effetto terapeutico di cui al comma 1, lettera a), manca quando risulta che il medicinale veterinario non permette di ottenere risultati terapeutici sulla specie animale oggetto del trattamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 APRILE 2006, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;119~art20 · fonte del testo
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