Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 giugno 2006

Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 1992 al 10 giugno 2006. 375 parole tolte, 10 parole aggiunte in 15 capoversi.

tolto: La persona qualificata di cui all'art. 13 deve soddisfare ai seguenti requisiti minimi di qualificazione:

tolto: a) essere in possesso di un diploma di laurea in una delle seguenti discipline scientifiche: farmacia, medicina, medicina veterinaria, chimica, chimica e tecnologia farmaceutica, biologia, che comprendono, nel ciclo di formazione, l'insegnamento teorico e pratico, che deve essere impartito in modo equilibrato onde consentire all'interessato di esercitare le funzioni di cui all'art. 14, di almeno le seguenti materie di base:

tolto: 1) fisica sperimentale;

tolto: 2) chimica generale ed inorganica;

tolto: 3) chimica organica;

tolto: 4) chimica analitica;

tolto: 5) chimica farmaceutica, compresa l'analisi dei medicinali;

tolto: 6) biochimica generale ed applicata;

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

tolto: 7) fisiologia;

tolto: 8) microbiologia;

tolto: 9) farmacologia;

tolto: 10) tecnologia farmaceutica;

tolto: 11) tossicologia;

tolto: 12) farmacognosia;

tolto: b) avere una pratica di almeno due anni nelle attivita' di analisi qualitativa dei medicinali, di analisi quantitativa dei principi attivi, di prove e verifiche necessarie per garantire la qualita' dei medicinali in una o piu' aziende che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla fabbricazione. I diplomi di laurea di cui al comma 1, lettera a), conseguiti in base ad insegnamenti diversi da quelli indicati, sono dichiarati validi, ai fini del presente articolo, dal Ministro della sanita' di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica quando l'interessato certifichi l'acquisizione, dopo il conseguimento del diploma di laurea, di sufficienti cognizioni idonee alla fabbricazione ed al controllo dei medicinali. I diplomi di laurea indicati al comma 1, lettera a), possono essere sostituiti da diplomi, certificati o altri titoli che attestino un ciclo di formazione universitaria o un ciclo di formazione riconosciuta equivalente, per un periodo minimo di quattro anni di insegnamento teorico e pratico, comprendente almeno le materie di base indicate allo stesso comma 1, lettera a). I titoli indicati al comma 3, sono riconosciuti equivalenti con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale. La durata minima del ciclo di formazione universitaria di cui al comma 3, puo' essere ridotta a tre anni e mezzo qualora sia seguito da un periodo di formazione teorica e pratica della durata minima di un anno, che comprenda un tirocinio di almeno sei mesi in un laboratorio aperto al pubblico e sia comprovato da un esame a livello universitario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 APRILE 2006, N. 193

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;119~art15 · fonte del testo