Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 novembre 1977

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1950 al 23 novembre 1977. 121 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: In aggiunta ai posti di assistente ordinario assegnati alle singole Universita' ai sensi del precedente articolo 2, e' consentito istituire, con decreto del Presidente della Repubblica, altri posti, anche in relazione a determinati insegnamenti, sempre che i relativi mezzi siano forniti da enti o da privati mediante regolare convenzione tra questi e le Universita' o gli Istituti di istruzione universitaria da approvare con lo stesso decreto. Gli assistenti che siano assegnati ai posti cosi' costituiti hanno trattamento giuridico ed economico identico a quello degli altri assistenti ordinari. Il trattamento economico di attivita' e di quiescenza dovra' essere per altro in ogni caso contenuto entro i limiti stabiliti dalle convenzioni, con esclusione di qualsiasi onere, anche in avvenire, a carico dello Stato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 OTTOBRE 1977, N.808

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1172~art13bis · fonte del testo