Il personale non di ruolo assunto con funzioni proprie delle categorie di cui al presente decreto, che, alla data del decreto stesso si trovi in servizio presso le Universita' e gli Istituti di istruzione universitaria, e che non consegua il collocamento nei ruoli stabiliti dalle annesse tabelle, puo' essere trattenuto in servizio a carico dei bilanci delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria finche' non siano venute a cessare le esigenze che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1950. La retribuzione del personale stesso non puo' essere superiore a quella percepita alla data del presente decreto e va contenuta, qualora eccedente, entro i limiti di quella stabilita per il personale statale non di ruolo di categoria similare.
Testo vigente dal 24 settembre 1948
