Art. 28 — Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare
Articolo abrogato dal d.l. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla l. 3 ottobre 2025, n. 148.
Abrogato dal 8 ottobre 2025
Articolo abrogato dal d.l. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla l. 3 ottobre 2025, n. 148.
Abrogato dal 8 ottobre 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2017
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 2017 al 8 ottobre 2025. 175 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: All'allegato, denominato «Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari», al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono apportate le seguenti modificazioni:
tolto: a) dopo l'articolo 95-bis e' inserito il seguente: «Art. 95-ter. - Sono emessi dal giudice di pace, a condizione che il conservatore abbia espresso, senza osservazioni, una valutazione di piena concordanza dello stato tavolare, sulle domande tavolari e sui documenti allegati, i decreti tavolari relativi a:
tolto: a) contratti, stipulati per atto notarile, che abbiano per effetto esclusivamente il trasferimento della proprieta' di un immobile o di altro diritto reale immobiliare, in relazione ai quali e' concesso un finanziamento da parte di una banca o di altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, garantito da ipoteca sull'immobile trasferito;
tolto: b) ipoteche volontarie costituite, mediante atto ricevuto da notaio, a garanzia di finanziamenti concessi da una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico.»;
tolto: b) all'articolo 130-ter, dopo le parole: «giudice tavolare,» sono inserite le seguenti: «nonche' avverso il decreto tavolare emesso dal giudice di pace».aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 117, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 OTTOBRE 2025, N. 148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116~art28 · fonte del testo
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